Quando si parla di recesso anticipato dal contratto si fa riferimento alla volontà d’interrompere il contratto stipulato con un gestore, prima del termine indicato in fase di sottoscrizione. Per recedere occorre inviare una disdetta.

La Legge 40/2007, la cosiddetta Legge Bersani ha introdotto importanti misure a tutela del Consumatore in materia di recesso, consentendo all’utente di poter recedere o trasferire le proprie utenze ad un altro gestore senza vincoli temporali e senza aggravio di spese ingiustificate

Fermo restando che, in caso di recesso anticipato, possa essere richiesto all’utente il pagamento di somme relative ai costi che l’operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso e che devono essere giustificate.

Con la Delibera 487/18/CONS AGCOM chiarisce che le spese di recesso possono riguardare:

  1. i costi sostenuti dall’operatore per dismettere o trasferire l’utenza;
  2. la restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti;
  3. il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale;

I costi di cui al punto 1) che gli operatori hanno presentato per la verifica della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità, sono pubblicati sui siti web degli operatori di comunicazioni elettroniche. I relativi link sono disponibili anche sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata. In relazione ai diversi servizi offerti, si possono verificare i relativi costi di disattivazione.

I costi di cui al punto 2) possono essere richiesti in caso di recesso anticipato da offerte di tipo promozionale, laddove l’applicazione della scontistica prevista dall’offertafosse subordinata al mantenimento della continuità contrattuale per una durata minimadeterminata (comunque non superiore a 24 mesi).

I costi di cui al punto 3) sono dovuti in riferimento a servizi o prodotti offerti congiuntamente al servizio principale in compravendita con pagamento rateizzato, fermo restando che l’operatore è tenuto a concedere agliutenti di scegliere fra il pagamento delle rate residue in un’unica soluzione o la continuità della rateizzazione.

Cosa si intende per “valore del contratto”?

L’Autorità ritiene di definire il “valore del contratto” come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l’operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un utente che non recede dal contratto (almeno fino alla scadenza del primo impegno contrattuale che, come è noto, non può eccedere i 24 mesi).

Il valore del contratto così individuato rappresenta un limite alle spese che, anche se sostenute e giustificate, l’operatore può addebitare all’utente.

Conseguentemente, le spese di recesso di cui al punto a) non possono eccedere il valore minimo tra il prezzo implicito dell’offerta ed i costi realmente sostenuti dall’operatore, anche se giustificati.

Le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall’operatore per dismettere la linea o trasferire il servizio. Possono, ad esempio, essere richiesti costi “per la chiusura della posizione amministrativa e contabile”, oltre al prezzo per il servizio usufruito negli ultimi 30 giorni successivi alla disdetta.

Tuttavia spesso accade che il gestore continui ad inviare fatture anche per periodi successivi alla disdetta.

Cosa fare per fatture relative ad un periodo successivo alla disdetta?

In questo caso è necessario inviare un reclamo con contestuale diffida da inviare tramite raccomandata A/R o PEC, con la quale si richiede l’immediata applicazione dei termini di disdetta, nonché lo storno delle fatture emesse e/o in corso di emissione e la chiusura della posizione amministrativa aperta.

Per maggiori informazioni e approfondimenti vi invitiamo a consultare la nostra GUIDA. Se avete bisogno di assistenza potete rivolgervi alle nostre associazioni di consumatori

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